Donazione del Cardinale Felice Peretti per un medico a Montalto

Tale donazione fu accettata dal Consiglio generale di Montalto il 18 maggio dello stesso anno. Come il Ginnasio, anche la condotta medica finì nel 1801.

L'atto notarile in questione è importante anche ai fini di una mag­giore conoscenza e valutazione dei metodi e dei costumi medici di quel tempo nello stato Pontificio.

In Dei nomine. Amen. Anno a nativitate Domini Nostri Jesu Christi 1579, indinone 6a, tempore pontificatus S. D. N. Gregorii divina providentia Papae XIII anno eius septimo, die vero 19 mensis februarii. In mei, testìmoniumque infrascriptorum ad haec specialiter convocatorum et rogatorum, praesentia praesens et personaliter constitutus ill.mus et rev.mus Felix Perettus, et Sancti Hieronymi Illiricorum S.R.E. Cardinalis de Monte Alto nuncupatus ex munifica dilectione, qua suam patriam, eiusque indigenos et incolas vera animi sui liberalitate prosequitur, nec non ob alias causas animum suum gratuito moventes, et volens praesertim pauperum in aegritudine constitutorum necessitatibus consulere, ne propter inopiam medicorum remediis destituti cum animarum periculo salutis pereant, sed remediis iuventur opportunis, sponte ac omnibus meliori modo donavit, et titulo purae........ et irrevocabilis donationis, quae fit et fieri dicitur inter vivos dedit, cessit et concessit cum pactis, constitutionibus, obligationibus et conditionibus in infrascriptis capitulis contentis et notatis, non alias magnificae Communitati et Hominibus Montis Alti Praesidatus in Provincia Marchiae, licet absens, et D. Joanni Mazzoccho ipsius Communitatis et Hominum Procuratori ad haec specialiter deputato prout de ipsius mandato in actis mei exhibito rogatao manu Ser Jacobi Octavii sub die 9 praesentis mensis latius constat, ad quod et nihilhominus pro ea de rato in forma promisit, et quod infra mensem ab hac die inchoandum ratificationis instrumentorum cum obligatione de observando omnia et singula in praesenti instrumento contenta in manibus ipsius Ill.mi et Rev.mi D. Donatoris consignabit, alias de suo proprio teneri voluit presente, et una cum me notaro pro ipsa Communitate et Hominibus legitime stipulans, et eidem Ill.mo et Rev.mo D. Donatori gratias agente, scuta mille monetae ad rationem iuliorum decem pro singulo scuto tradent, ea consignant eidem Communitati et Hominibus per totum mensem martii proxime venturi in civitate firmana ipsius Ill.mi et Rev.mi D. Donatoris nomine per manus D. Gasparis De Vecchiis eius Procuratoris, et negotium gestoris in prompta et numerata pecunia, et domum positam intra dictam Terram Montis Alti iuxta sua notissima latera cum omnibus et singulis ipsius domus annexis et connexis, iuribus, et pertinentiis universis, quae omnia dictus Johannes Procurator nomine dictae Communitatis acceptavìt et quod ipsa in praesenti Instrumento contenta quicunque observabit, promisit, et se uti principalis principaliter in solidum obligavit, iuravit quod et cum dicta scuta mille solvantur et numerentur domumque consignata fuerit eidem Communitati et Hominibus, vel eorum legitimis procuratoribus nunc pro ex tunc, et e contra eundem Ill.mum et Rev.mum D. Donatorem de illis quìetavit exceptionem et ad maiorem cautelam renunciavit. Tenor autem capitulorum est ut sequitur. Nel nome di Dio. Amen. Nell'anno dalla nascita di Nostro Signore Gesù Cristo 1579, indizione sesta, al tempo del pontificato di papa Gregorio XIII, anno settimo del suo pontificato, il 19 di febbraio. Alla presenza mia e dei sottoscritti testimoni, chiamati e rogati espressamente per questo atto, presente e assistente personalmente l'ill.mo e rev.mo Felice Peretti, Cardinale di S.R.C., detto di Montalto, del titolo di S. Girolamo degli Illirici, mosso dal sentimento di munifica predilezione che lo avvince alla sua patria, ai nativi e ai domiciliati in essa, per una vera generosità dell'animo suo, nonché per altre ragioni che lo muovono di per sé, e volendo specialmente provvedere alle necessità dei poveri che cadono ammalati, affinché non muoiano con pericolo della salvezza dell'anima loro, privi di rimedio per mancanza di medici, ma vengano aiutati con opportuni rimedi, spontaneamente e in miglior modo ha donato, ceduto e concesso, a titolo di pura, semplice e irrevocabile donazione, come dicesi e come è solito farsi tra vivi, con i patti e le convenzioni contenute e notate negl'infrascritti capitoli e non altre, all'illustrissima Comunità e Uomini della Terra di Montalto nel Presidato della Provincia della Marca, chiaramente assente e al signor Giovanni Mazzocco, procuratore della stessa Comunità ed Uomini (deputato in modo particolare per questo Atto, come bene si evince dal suo stesso mandato, richiesto e annotato per mano del notaio ser Giacomo il 9 del presente mese, per la qual cosa nondimento ha promesso di ratificarlo formalmente e che entro un mese da oggi consegnerà nelle mani dello stesso Ill.mo e Rev.mo Donatore l'Istrumento di ratifica con tutti e singoli gli obblighi da osservare, contenuti nel presente Istrumento, e impegnandosi con promessa formale davanti a me Notaio a favore della stessa Comunità e Uomini, e ringraziando lo stesso Ill.mo e Rev. Donatore) dando e assegnando alla stessa Comunità e Uomini, per tutto il mese prossimo venturo di marzo, mille scudi in ragione di dieci giulii per ogni scudo, nella città di Fermo, a nome dello stesso Ill.mo e Rev.mo donatore, per le mani del sig. Gaspare de Recchi, suo procuratore e agente d'affari, in denaro pronto e contato, insieme con la casa posta dentro la detta terra di Montalto, dalle sue notissime adiacenze, con tutti e singoli i diritti annessi e connessi e con tutte le appartenenze della casa stessa. Il citato procuratore Giovanni accettò ogni cosa a nome della detta Comunità, promettendo di osservare quanto è contenuto nel presente Istrumento e obbligandosi in qualità di pieno responsabile giurò di osservare ogni cosa quando tali 1000 scudi sarebbero stati consegnati e numerati e la casa fosse stata anch'essa consegnata alla stessa Comunità e Uomini o ai loro legittimi procuratori da allora e per sempre, e tranquillizzò l'Ill.mo e Rev.mo Donatore su ogni riserva rinunciandovi per maggior cautela. Questo è il contenuto dei capitoli.


Capitoli, convenzioni, patti e condizioni della donazione inter vivos che fa di presente Mons. Ill.mo e Rev.mo Felice Peretti Cardinale di Montalto, sua patria nel Presidato della Marca, per tenere perpetuamente senza intermettersi qualsivoglia condizione di tempo un medico fisico, chirurgo alli servizii d'essa Terra e suo territorio con carico però di quanto qui sotto sarà specificato, accettato e promesso con obbligo d'osservarsi inviolabilmente da essa Comunità et Huomini da inserirsi nel contratto di detta donazione, quali sono.

Sua Signoria Ill.ma e R.ma dona a detta Comunità et Huomini la casa posta in questa Terra appresso suoi lati e confini con tutti li suoi membri annessi e connessi, accomodata con tutte le cose necessarie ad habitarci a spese di S. Signoria Ill.ma e Rev.ma quale habbia in perpetuo a servire per abitazione del Medico e non in altro uso e col tempo sia risarcita bisognando delli frutti delli trecento scudi donati a detta Comunità nell'altro Istrumento sotto il dì... come l'altre case.

Item dona Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma a detta Comunità, a suo pregiatissimo Procuratore nella città di Fermo per tutto il mese di marzo prossimo per mano di messer Gaspare de Recchis mille scudi, acciocché del frutto delli detti mille scudi la suddetta Comunità ne paghi ogni anno la provvisione al detto Medico in due paghe di semestre in semestre et in fine di ciascheduno semestre; et acciocché meglio si possa convertir questo frutto nella provisione suddetta, Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma vuole che detta Comunità fra un mese abbia rinvestiti li suddetti scudi mille dal giorno che li avrà ricevuti in Censi perpetui o Monti non vacabili, quali siano perpetuamente a detto uso e mai si possano convertire ad altro uso, e succedendo il caso della redenzione de' Censi o Monti predetti sempre tante volte quante occorrerà s'habbino a rinvestire come di sopra e che perpetuamente siano invacabili.

Item che detta comunità dal giorno che riceverà li detti scudi mille, fra un mese debba haver eletto il medico come di sopra, quale habbia dato principio all'esercizio dell'arte sua e seguiti diligentemente, e più, che detto medico sia graduato tanto in Fisica che in Chirurgia, né sia di minore età di 35 anni, habbia esercitata l'arte sua in luoghi buoni non meno di diece anni, sia buono, di vita esemplare, che viva col timor di Dio, osservi circa gl'infermi le Bolle dei Sommi Pontefici e faccia l'arte con ogni sollecitudine e pietà verso li bisognosi.

Item che sia obbligato tre giorni d'ogni mese dell'anno visitar gl'infermi di Porchia, di Patrignone e di Montedinove, dispensando un giorno per Terra, visitando tanto gl'infermi di dette Terre, quanto del territorio di esse, venendo però dentro le Terre senza premio alcuno, eccetto se dette Comunità gli usasse cortesia quel giorno ch'anderà a visitare li suoi infermi in provvederlo del vitto necessario e cavalcature, e sia tenuto il medico il giorno precedente notificare al Palazzo della Terra da visitarsi acciocché gl'infermi siano avvisati e quelli che staranno fuori possino tornar dentro, ed essere visitati, o mandar nella Terra il segno.

Item ch'esso medico senza premio alcuno sia obbligato medicar tutti quelli che anderanno, o mandaranno il segno della loro infermità alla Terra di Montalto all'habitazione di esso medico o vero alle Spetiarie d'essa Terra, purché siano delle suddette tre Terre e loro territori, non si havendo però a muovere da detta Terra di Montalto, ma fargli la ricetta in casa o alla Speziaria di essa Tena per il bisogno loro.

Item che detto Medico non possa esser nominato salvo da quattro: dal primo Rettore della chiesa matrice, dal più vecchio notaro, da Domenico di Silvestro e suoi eredi in perpetuo e dal Sindico della Comunità, e li nominati siano proposti in Palazzo e quello che per più voti sarà vinto in Parlamento, sia accettato per Medico.

Item che la detta Comunità per tre mesi innanzi che giunga il fine dell'anno debba haver fatto nuova elettione del Medico o confermato il medesimo.

Item che il Medico habbia da stare in continuo in essa Terra di Montalto, fuorché per visitare le tre Tene come di sopra e non possa pernottare fuori più di due notti in occasione importante; e quando per suoi bisogni gli accadesse star fuori più di detto tempo debba haver licenza da essa Terra, cioè dalli Priori, quali non la possino dare se non per diece giorni senza consenso del Parlamento, e se accaderà che detta Comunità per qualsivoglia cagione stia per tre mesi senza medico, Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma vuole e comanda che cada da ogni commodo di detta donazione e che subito li detti mille scudi o Censi o Monti comprati con essi con li frutti decorsi devolvino e recadino a quella di dette tre Terre, Porchia, Patrignone e Montedinove che sarà la prima a riconoscere detta caducità e costituire in mora la comunità di Montalto, con peso però di tenere il detto medico nel modo sopraddetto entrando in luogo e privilegio della Comunità di Montalto.

Item in evento che alla detta Comunità fra il termine d'un mese dal giorno della detta caducità non la riconosca ed accetti, intimandola alla Comunità di Montalto, allora vuole e comanda Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma che li detti scudi mille o Monti o Censi comprati con quelli devolvino e ricadino al più prossimo parente di Casa sua, e siano suoi e dei suoi eredi e successori perpetuamente.

Item Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma vuole che la detta Comunità e suoi Priori per mantenere e fare osservare li sopraddetti Capitoli siano obbligati e debbano ogni anno alle calende di Maggio costituire e deputare due sindici che siano d'anni almeno trenta, persone letterate e di buona vita, quali habbino cura di far osservare li sopradetti Capitoli e far pagare il medico senza tardanza e contraffacendo e mancando la detta Comunità nelle sopraddette cose o in alcune di esse cada nelle pene dette di sopra senza rimedio alcuno e da eseguirsi ipso facto irremissibilmente ed oltre delle cose sopraddette il medico sia libero a far pagare ad usanza del paese e che venga l'infermo o porti il "segno" a Montalto fuor delle tre Terre, o che bisogni cavalcar fuori anco alle tre Terre, eccetto il giorno deputato.

Item che la Comunità di Montalto sia tenuta in termine di giorni quindeci doppo la ricevuta delli detti scudi mille aver nel pubblico Parlamento accettata la detta donazione et obbligarsi in forma Camera a quanto in questi capitoli si contiene

Hanc autem donationem et omnia et singula in praesenti Instrumento contenta et expressa D. lll.mus et Rev.mus D. Donator fecit et facere dixit erga dictam Communitatem et homines licet absentes et dicto domino Johanni et mihi Notaro praesenti eadem qua supra stipulatione interveniente ex causa supra narrata ac expressa eius liberalitate et quia sic sibi facere et placuit et placet, dans nihilominus D. lll.mus et Rev.mus D. Donator dictis Communitatibus et aliis in supradictis capitulis, ac illorum cuilibet respective in omnes et singulos casus et eventus praefatos, et potestatem earum propria auctoritate realem, actualem et corporalem dicti annui census, et locorum Montium non vacabilium scutorum mille praedictorum, ac domus sine alicuius iudicis mandato, sed propria eorum auctoritate possessionem absque vitio spolii et attentatorum quorumcunque, et donec constituit necnon procuratorem suum D. Faustum Menium, licet absentem, ad ipsius Ill.mi et Rev.mi D. Donatoris nomine donationem praedictam insinuandam, et coram quocunque iudice insinuari petendum constituit et transferens et promittens et quam quidem donationem et omnia et singula in praesenti Instrumento contenta praedictus lll.mus D. Felix Cardinalis solemnem stipulationem promisit perpetuo firmam, ratam et gratam, firma, rata et grata habere et tenere, attendere, observare et non contravenire vel contrafacere per se, vel per alium de iure, vel de facto ex quavis causa et ex forma iuris, vel statutorum urbis, seu decretorum vel rescriptorum requisitorum, vel aliquo alio vexilio ordinario vel extraordinario, quibus omnibus expresse renunciavit. Pro quibus et sese, ac omnia bona et in ampliori forma Camerae absque constitutione Procuratoris obligavit et renunciavit cuicunque appellationi et recursui ac more Praelatorum in pectore ìuravit. Dictusque D. Joannea dictam Communitatem et Homines, eiusque bona, ac se se, et eius bona ut supra obligavit, iuravit et super quibus omnibus et singulis rogavit me Notarium supradictum infrascriptum, ut de praemissis omnibus et singulis unum vel pubblicum, seu pubblica conficerem Instrumentum vel Instrumenta prout opus fuerit non mutata substantia ventatis.
Actum Romae in Regione Parionis et in camera palatii suprascripti Ill.mi et Rev.mi D. Cardinalis, praesentibus, audientibus et intelligentibus R. D. Evangelista Pallotti de Caldarola, presbitero camerinensis dioecesis, Domino Antonio Maria Gallo clerico auximano, Domino Gaspare Josephi de Bertinoro, D. Ludovico De Grassis ambobus de Fano, D. Gabriello Cansacco clerico amerino testibus ad praedicta omnia et singula vocatis specialiter atque rogatis.
L'ill.mo e rev.mo Sig. Donatore fece e ha detto di fare tale donazione e tutte e singole le cose contenute e descritte nel presente Istrumento a favore della detta Comunità e uomini, chiaramente assenti, e del detto sig. Giovanni e davanti a me Notaio presente e interveniente per stipulare le stesse cose dette sopra, concesse dalla sua generosità e perché così gli piace e gli piacque fare, concedendo il sig. Ill.mo e Rev.mo Donatore di propria autorità alle suddette Comunità e a tutti gli altri rispettivamente nominati nei precedenti capitoli e per tutti i casi previsti, piena potestà reale, attuale e corporale sui predetti mille scudi a favore del Censuo annuo e sui Luoghi di Monti non vacabili e la casa, senza intervento di alcun giudice, ma con la facoltà di possesso proprio, senza "vizio di spoglio" e di qualsiasi rivendicazione, e ha costituito suo Procuratore il signor Fausto Menio, assente, per comunicare la suddetta donazione a nome dell'Ill.mo e Rev.mo signor Donatore e per rispondere giuridicamente davanti a qualsiasi giudice, e il predetto signor Cardinale Felice trasferendo i beni, ha concesso e ha promesso una ratifica definitiva, decisa, chiara e gratuita della stessa donazione e di tutte e singole le decisioni contenute nel presente Istrumento e di mantenere, realizzare, sostenere e osservare tutto ciò con ferma, chiara e data parola, di non fare opposizione e contrapposizione da parte sua o di altri, rinunciando espressamente ad azioni giudiziarie o di fatto per qualsiasi motivo, all'uso del diritto, degli statuti romani, dei decreti e dei rescritti necessari o di qualsiasi altro mezzo ordinario e straordinario. Quindi si è obbligato, insieme ai suoi beni e nella migliore forma consentita dalla Camera apostolica, al di fuori della disposizione del Procuratore, e ha rinunciato a qualsiasi appello e ricorso e ha giurato mettendosi la mano sul petto, come usano i Prelati. E il sig. Giovanni ha impegnato la suddetta Comunità, gli uomini e i beni, se stesso e i suoi beni e ha giurato e ha pregato me, notaio suddetto e sottoscritto di ratificare e di redigere un pubblico Istrumento o più Istrumenti, purché sia salva la sostanza della verità.
Fatto in Roma, nel rione del Parione e nella camera del palazzo dell'Ill.mo e Re.mo Sig. Cardinale, presenti il Rev.mo Sig. Evangelista Pallotta di Caldarola, prete della diocesi di Camerino, il Sig. Antonio Maria Galli, chierico d'Osimo, il Sig. Gaspare Giuseppe di Bertinoro e il Sig. Ludovico de Grassi, ambedue di Fano, il Sig. Gabriele Cansacco, chierico d'Amelia, testimoni chiamati per questo particolare atto.



Felice Cavallucci, Notaio romano
19 febbraio 1579

Copia dall'originale presso l'Archivio Comunale di Montalto. Documento pubblicato non interamente dal Pistolesi, pp. 85-86 (XXXV- XXXVIII, 74).
In: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 47 -53 >>