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ASSOLUZIONE PER BANDITISMO ED ESENZIONE DI GABELLE

Il 1° giugno 1585, il papa emanò una disposizione che "qualunque bandito avesse consegnato vivo o morto un altro bandito, avrebbe avuto grazia e perdono lui e compagni e in più gli sarebbe consegnata una buona somma di denaro". Tale disposizione portò lo scompiglio fra i briganti e in poco tempo Castel S. Angelo vide esposte le più celebri teste di briganti. Il 1° luglio dello stesso anno Sisto V emanò una Costituzione per riassumere quanto fino allora legiferato contro il brigantaggio. In due anni lo Stato Pontificio venne ripulito dal banditismo e il mare Tirreno dalla pirateria. Gli ultimi anni del pontificato di Sisto V trascorsero in tranquillità, anche se alla morte del Papa tutto ricominciò quasi come prima!
Il Breve che qui riportiamo è un'ulteriore testimonianza del grande amore dì Sisto V per la sua patria, dal momento che, assolvendo e condonando le pene ai banditi locali, cede per un attimo dal suo rigore su un problema che gli stava fortemente a cuore.

SIXTUS PP V

Ad futuram rei memoriam. Sedes Apostolica pia mater recurrentibus ad eam post excessum cum humilitate filiis libenter se propitiam exhibet ac benignam exponi siquidem nobis nuper fecerunt diletti filii Communitas Civitatis nostrae Montisalti, ac Universitates et homines Terrarum Porchiae, Montis de novem ct Patregnonis, quod cum alias maior pars eorum banditos, recepisset, et in casus et excessus in literis nostris contentos incidisset, dilectus filius Gubernator Praesidatus eorum supplicationibus ea in parte inclinatus, omnes et quascunque, utriusque sexus personas, cives, incolas et habitatores Civitatis et terrarum huiusmodi ad beneficium et gratiam dictarum literarum in casibus inibi contentis, et non alias admisit, ac processus quoscunque hactenus contra eos formatos cassavit, prout in patentibus literis dicti Gubernatoris desuper confectis plenius continetur. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, preces pro parte dictarum personarum eidem Gubernatori porrectae, iuxta tenorem dictarum nostrarum literarum factae forsan non fuerint, dubitentque propterea, ne ipsi ac eorum filii haeredes et successores in futurum desuper molestentur. Nos eorum statui et conscientiae serenitati consulere cupientes, supplicationibus eorum hac in parte inclinati, absolutionem, cassationem, aliaque per eundem Gubernatorem ipsis personis concessa Apostolica auctoritate tenore praesentium approbamus, omnesque et singulos defectus siqui intervenerunt, supplemus. Et nihilhominus potiori pro cautela omnes et singulas utriusque sexus personas, cives, incolas et habitatores Civitatis et terrarum huiusmodi ab omnibus casibus in dictis literis nostris contentis et compraehensis auctoritate et tenore praemissis absolvimus, eosque in pristinum, et eum in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus. Nec non exemptione Communitati et Universitatibus praefatis per nos concessa durante, easdem Communitatem et Universitatem ac eorum personas quascunque ac res et merces ab omnibus vectigalibus seu gabellis, tam in emendo quam vendendo eximimus et liberamus, ac exemptos esse volumus et mandamus. Districtius inhibentes dictarum gabellarum seu vectigalium exactoribus, ne Communitatem et Univesitates et homines praedictos desuper quoquomodo molestare seu perturbare audeant vel praesumant. Non obstantibus praemissis ac quibusuis constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, coeterisque contrariis quibuscunque.

Datura Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris. Die XIII Decembris MDLXXXVI. Pontificatus nostri anno secundo.
SISTO PP V

A futuro ricordo del fatto. La sede Apostolica, come madre pietosa, si mostra volentieri accomodante e benevola verso quei figli che con umiltà ricorrono a lei dopo l'errore. Dal momento che come figli diletti si sono mostrati di recente la comunità della nostra città di Montalto e le popolazioni delle Terre di Porchia, Montedinove e Patrionone, e poiché la maggior parte di loro ha dato rifugio a banditi ed è caduta in casi ed errori condannati nelle nostre lettere, il diletto figlio, il Governatore del Presidato, favorevole ad accogliere su tale questione le loro suppliche, ha concesso il perdono e la grazia per i casi contenuti nelle dette lettere, e non per altri casi, a tutte e singole le persone di ambo i sessi, ai cittadini, agli abitanti e residenti della città e Territorio suddetto, e ha annullato tutti i processi finora intentati contro di loro, così come si evince bene nelle lettere di detto Governatore già pubblicate. Dal momento però che, come richiedeva il fatto, le richieste in questione presentate dalle predette persone al Governatore non sono state fatte probabilmente secondo le disposizioni emanate dalle nostre lettere, si pensa che tali persone, i loro figli, eredi e successori potrebbero avere problemi in futuro. Desiderando noi provvedere alla serenità della loro condizione e del loro animo, propensi alle loro suppliche sulla questione, con la presente lettera approviamo la assoluzione, cancellazione e ogni altra grazia concessa con potere apostolico alle persone suddette da parte del Governatore e non teniamo conto di tutti e singoli i difetti intervenuti nella richiesta. Ed ancora per maggior cautela assolviamo con la nostra autorità e con la presente lettera tutte e singole le persone di ambo i sessi, i cittadini, gli abitanti e i residenti della città e territorio da tutte le colpe contenute e comprese nelle predette nostre lettere, e restituiamo, riportiamo e pienamente reintegriamo i diritti come erano in precedenza. E continuando l'esenzione da noi già concessa alla comunità e territorio suddetto, esimiamo e liberiamo la stessa comunità e territorio, le persone, le case e le merci da ogni tassa e gabella, sia nel comprare che nel vendere e li desideriamo e dichiariamo esenti. E ingiungiamo rigorosamente agli esattori di dette gabelle e tasse di non osare o permettere di molestare o turbare in alcun modo la comunità, il territorio e gli uomini suddetti. Nonostante qualsiasi precedente disposizione o ordinamento apostolico e qualsiasi altra cosa contraria.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l'anello del Pescatore il 13 dicembre 1586, anno 2° del nostro pontificato.

Il documento è stato tratto da una copia coeva, depositata presso l'Archivio comunale di Montalto.
La traduzione è nostra.

Tratto da: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 88 -90 >>

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