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CONCESSIONE DELLA ELEZIONE DEL PODESTA’ E DEL LIBERO COMMERCIO - ITALIANO

Indice articoli

Diletti figli, salute e apostolica benedizione.Sia la vostra particolare devozione verso questa Sede, sia il reciproco nostro amore con cui raccogliamo e uniamo in un grande abbraccio tutti noi che siamo nati in un unico luogo e formiamo una comune patria, ci inducono a provvedere volentieri ai vostri interessi e al vostro prestigio; e pertanto accogliendo pertanto favorevolmente le suppliche a noi avanzate con umiltà dai diletti figli vostri oratori, a tutte e singole le vostre Comunità di Montalto, Offida, S. Vittoria, Montelparo, Monterubbiano, Montefiore, Mon- tegallo, Castignano, Force, Montedinove, Patrignone, Porchia, Cossignano, Rotella, che siete costituite sotto il nostro Presidato nella Provincia della Marca, con l’autorità delle presenti lettere concediamo in perpetuo il pieno diritto e la libera e totale facoltà di scegliere il vostro Podestà delle dette Terre per l’avvenire a vostro arbitrio ed eleggerlo nelle vostre adunanze consiliari e secondo il modo e la forma prescritta o da prescrivere nei vostri statuti, in ogni semestre, a cominciare dal primo di Gennaio prossimo venturo, il quale Podestà, dopo aver aver ottenuta conferma da noi o dal romano Pontefice in carica o da altra potestà confermata per tale atto dalla sede apostolica, ed eserciti quella giurisdizione che compete secondo il diritto, le consuetudini, i privilegi o altre forme consentite, ai Podestà in carica del vostro Presidato e la eserciti solamente per sei mesi e non oltre; e stabiliamo che siano nul- lee, inutili e invalide tutte le eventuali altre scelte e assegnazioni circa tale Podestà da parte di qualsiasi altrà autorità, anche collegata con la Sede apostolica, e (siano nulle) se contrarie alla forma della vostra scelta o se tale scelta in questione fosse stata fatta prima della vostra, e tali scelte non abbiano alcuna importanza e valore e resti senza forza legale e sia inutile ogni altra risoluzionecontraria fatta scientemente o per ignoranza da qualsiasi autorità: concediamo inoltre a voi e a ciascuno di voi di poter liberamente e a piacere comperare e vendere grano, vino, olio, cereali, biade, legumi e ogni commestibile a vostro arbitrio, anche quando il prezzo del frumento è alto, e con mutuo commercio fra di voi, l’uno con l’altro anche della stessa o di altra Terra o distretto, o asportarli fuori di qualunque Terra, città, distretto o territorio del Presidato e tale spedizione e vendita potete farli liberamente e lecitamente, senza permesso di alcun Superiore, noi o Commissari della Camera apostolica, o licenza e permesso di alcun altro Officiale, anche senza spedizione della bolletta di licenza; e ugualmente non siete tenuti a pagare nulla a titolo di salario per i Commissari o gli esecutori, i ministri, i balivi o altri con diverse denominazioni anche attualmente in uso presso la Camera apostolica, al di là delle Costituzioni della Provincia della Marca, che avessero attinenza con tale incarico; né permettiamo che siate costretti o obbligati da qualsiasi dignità o autorità, per un qualsiasi pretesto, pretesa o intenzione. Perciò per mezzo delle presenti lettere intimiamo a voi, venerabili fratelli vescovi, attuali e futuri, di Fermo, Macerata ed Ascoli, che ogni volta che a voi, o a due o a uno solo, vi si chiede di pubblicare ufficialmente queste lettere, e di prestare aiuto perché tutto sia fatto secondo le concessioni, facciate quanto previsto e possiate far godere ed usare tali privilegi agli interessati, e non permettiate che in qualche modo, direttamente o indirettamente, costoro siano molestati, punendo, dopo aver avvisato quanti contravvengono a tali disposizioni, con le censure e le pene ecclesiastiche o altro opportuni rimedi previsti dal diritto e dall’esperienza, e con il potere di aumentare le censure e le pene usando legittimi processi, richiedendo, se occorre, anche l’aiuto del braccio secolare. Nonostante le costituzioni e le ordinanze apostoliche e la conferma pontificia giurata di detta Camera e di altre città e paesi, o qualsiasi altra concessione proveniente da statuti e consuetudini, privilegi, indulti e lettere apostoliche in qualche modo concesse, approvate e legalizzate dalla stessa Camera o dai suoi Commissari, Officiali e ministri; ed espressamente rendiamo nulle anche ogni revoca di licenze simili e dissimili, di indulti e di grazie, anche se concesse da poco; comprese tutte quelle che hanno attinenza alla materia e ad ogni altra cosa contraria.

Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il 22 giugno 1585, anno primo del nostro Pontificato.

* L’originale in pergamena, in latino, si trova presso l’Archivio Comunale di Montalto. La traduzione è nostra.

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