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Istituzione della Scuola Pubblica a Grottammare

In nomine Domini. Amen. Anno a nativitate ejusdem Domini N. Jesu Christi millesimo quingentesimo octuagesimo quinto Pont. Sanctissimi in Christo Patris, et D. N. D. Sixti Papae Quinti, anno ejus primo, ind. XIII, die vero XII mensis junii, in presentia mei notarii, et testium infr. ad hoc specialiter vocatorum, et rogatorum, presens et personaliter constitutus SSmus Pater, et D. N. D. Sixtus divina Providentia Papa V, qui licet ejus genitor fuerit de terra Montisalti Presidatus March. Anc. natus fuit in terra Criptarum ad mare Comitatus firma­ni; quam terram et ejus homines dicti sui ortus ratione plurimum in Domino diligit: volens Comunitatem et homines gratioso favore prosequi, pueros ad studia bonarum artium, et presertim Grammatice, inci­tare et fovere, ut eorum excita­ta ingenia, nedum ipsa precla­ra virtutum opera, verum etiam ipsis, ac aliis proficua perfìcere valeant: sponte, ac motu pro­prio etc et certa Sanctitatis sue scientia ac spontanea voluntate, et non per errorem aliquem, sed omni meliori modo, via, jure, causa, et forma quibus magis, melius validius, et efficacius de jure fieri potest et debet, ac potuit et debuit pro infrascripta elemosina donavit ac titulo pure, mere, ac irrevocabilis donationis, que fit et fieri dicitur inter vivos, dedit, cessit, et concessit, cum pactis, declarationibus, caducitatibus, conditionibus, constitutis infrascriptis, et non alias etc dicte Comunitati, et hominibus Griptarum licet absentibus, mihi notario presenti etc et legitime stipulanti pro dicta Comunitate, et hominibus supradicte ter­re, et quorum nunc interest, intererit, aut interesse poterit quomodolibet in futurum scuta mille monete de juliis decem pro scuto, traenda, et conse­gnando eisdem Comunitati, et hominibus, vel eorum legitimo procuratori infra mensem prossimum in civitate Macerate per manus Thesaurii Provincie March. Anc. in prompta et nu­merata pecunia modo infrascripto, videlicet.

Nel nome del Signore. Amen. Nell'anno dalla nascita del Si­gnore 1585, nel primo anno del pontificato del N. S. papa Sisto V, indizione XIII, al 12 giugno, in presenza di me notaio e dei testimoni infrascritti a ciò espressamente chiamati e roga­ti, presente e personalmente in­teressato il santissimo padre Si­sto V, papa per la provvidenza di Dio, che, quantunque suo padre era di Montalto del Presidato della Marca di Ancona, nacque nella terra di Grottam­mare del comitato di Fermo; amando moltissimo nel Signore tale terra e i suoi abitanti in ra­gione della sua nascita; volen­do trattare benevolmente tale Comunità e i suoi uomini, inci­tare e incoraggiare i ragazzi verso lo studio delle buone arti e soprattutto della grammatica, affinché possano mettere a frut­to per sé e per gli altri i loro de­sti ingegni e le loro eccellenti azioni; spontaneamente e di "motu proprio" ecc e in perfet­ta cognizione e spontanea vo­lontà della sua Santità e non per qualche errore ma con ogni miglior modo, mezzo, diritto, motivo e forma con i quali de­ve essere e si può fare secondo il diritto nel modo più valido ed efficace in merito alla infra­scritta elemosina, ha donato a titolo di pura, semplice e irre­vocabile donazione, come si fa e si è soliti fare fra vivi, con patti, dichiarazioni, alle condizioni poste e non ad altre ecc. ha dato, ceduto e concesso alla detta Comunità e agli uomini di Grottammare, anche se assenti, davanti a me notaio ecc. e al le­gittimo rappresentante di detta Comunità e degli uomini di tale terra e di quanti sono ora inte­ressati, interesserà o potrà in futuro interessare in qualsiasi modo, mille scudi al valore di dieci giulii per scudo, da rimet­tere e consegnare, alla stessa Comunità e uomini o al loro legittimo rappresentante, entro un mese nella città di Macerata per mano del Tesoriere della provincia della Marca di Ancona, in denaro pronto e contato, e cioè nel modo seguente:

Capituli et conditioni da inserire nel contratto della donatione inter vivos che Sua Santità fa alla Comunità et homini de detta Terra delle Grotte della Provincia della Marcha per tenere il Mastro di Schola d'Humanità et Gramatica, et da osservarsi da essa Comuni­tà et Homini per mantenere perpetuamente la schola di Gramatica a uso et utilità sua.

Primo sua Santità per donatione inter vivos, come di sopra, dona a detta Comunità et Homini de detta Terra delle Grotte scudi mille a ragione de giulii diece per scudo da investirsi come qui sotto si di­rà, acciocché del frutto d'essi integramente essa Comunità paghi la provisione et il salario del Mastro de la Schola senza diminutione alcuna.

Et perché più sicuramente si possa convertire questo frutto nella provisione sudetta, N. S. vuole et comanda che detta Comunità detti mille scudi li habbi in censi perpetui o Monti non vacabili quali saranno perpetuamente a detto uso, et mai si possano con­vertire in altro uso, et convertendosi ipso facto ricadino alla Sede Apostolica, et occorrendo il caso de la redentione de censi predet­ti, sempre tante volte quante occorrerà si debbano investire come di sopra acciocché perpetuamente siano inalienabili.

Item, che detta Comunità faccia inserire il presente Istrumento nel Istrumento del censo che comprerà a questo effetto, et che li dena­ri si sborsino dal detto Thesauriero invece della Comunità al ven­ditore del censo o Monti, et occorrendo redentione del censo o Monti sempre si habbia da fare mentione del presente Istrumento; dal giorno che riceverà li detti scudi mille fra un mese debbia fare la provisione del detto Mastro, et aprire la schola, et cominciare a legere quale non sia minore de trenta anni homo da bene et de buona conditione et fama; et debbia insegnare non solo Gramatica, ma ancora Rettorica et lettere Greche, talmente che li scolari, che de poi vorranno andare alli studii maggiori di Philosofia Medici­na o Legge non habbino necessità di entrare in altre schole d'humanità, ma partendosi dalle Grotte possino essere idonei, et intrare nelli studii maggiori et ascoltare le letioni che si leggeranno in esse.

Che detta Comunità, sempre per tre mesi innanzi che giunga il fi­ne dell'anno del Mastro, habbia a fare la nova elettione de altro, o confirmare quello, di modo che almeno per due mesi innanzi al fi­ne dell'anno sia fatta la provisione del successore, o sia confirmato il medesimo; et caso che per sei mesi stessero a provedere del Mastro, che caschino da ogni ragione; et li censi, o Monti, che sa­ranno comprati delli sudetti scudi mille donati come di sopra deb­biano ritornare alla Sede Apostolica.

Che detto Mastro sia obligato a recettare nella schola tutti li putti de la sopra detta Terra delle Grotte che ci vorranno andare, et inse­gnarli con diligenza secondo la qualità et grado loro senza premio alcuno, eccetto per cortesia gli piacesse dare qualche cosa...

Ego Tarquinius Caballutius approbo supradictum remissum...

Die XII mensis Aug. MDLXXXV

Monsig. Giustiziano nostro Thesauriere generale, ordinarete a Gio Battista Zanchini, et Alessandro Toni Thesaurieri della nostra Pro­vincia de la Marcha, che paghino in contanti alla comunità et huomini de le Grotte a mare Contado di Fermo, o suo legittimo Procu­ratore scudi mille de giulii diece per scudo, quali sono per tanti luoghi di Monti non vacabili, o censi perpetui, acciocché de li frutti di essi si paghi il salario del Maestro della scola da tenersi in detta Terra con li capitoli et conditioni che costano nel Istrumento de la donazione rogato per Tarquinio Caballutio Notaro Capitoli­no, et questi li pagherete ogni volta che da detta Comunità o suo legittimo procuratore saranno investiti come di sopra. Quali scudi mille vogliamo che siano accettati et fatti buoni alli detti Thesau­rieri della nostra Camera nelli loro conti de essa Thesauraria, et sussidio triennale di detta Provincia. Dallo Nostro Monte Cavallo il 12 giugno 1585.

// documento notarile è riportato da G. Bernardino Mascaretti nel suo G. Mascaretti, "Su di un'antico monumento che ricorda l'a­more dell' immortale Sisto V pel suo luogo natale", Ripatransone, Tip. Jaffei, 1859. Cfr. "Grottammare, percorsi della memoria", a cura di V. Rivosecchi, p. 79.

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