Martedì, 19 Marzo 2024

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BANDO SOPRA IL SUSSIDIO NOVAMENTE IMPOSTO DA N.S. SISTO PAPA V. TANTO IN ROMA, COME IN BOLOGNA, & ALTRE CITTA', TERRE, E LUOGHI DELLO STATO ECCLESIASTICO SOPRA IL BOLLARE I PANNI, DRAPPI, VELAMI, & ALTRE MERCANTIE, & LORO ESTRATTIONE

Per tanto volendo noi provedere all'osservanza di detto contratto, & provedere all'indennità di detto Appaltatore, per tenore del presente publico Bando, ordiniamo, & commandiamo ad ogni, & qualonque persona, che havesse panni di lana di qual si voglia sorte, & similmente drappi, & veli di qual si voglia sorte, con oro, argento, ò senza, & coperte fabricate in Roma, Bologna, ò in qual si voglia Città, Terre, Castelli, ò luoghi, mediate, vel immediate subie te dello stato Ecclesiastico che in avenire non debba vendere alcuna quantità delli predetti panni, drappi, velami, ò coperte, ne sotto alcuno quesito colore moverle di luogo à luogo, se prima non saranno revisti, & bollati dalli ministri del sopradetto Appaltatore di detto sussidio, sotto le pene de scudi 100. per ogni pezza integra de panni, drappi, & coperte, & perdita dell'istessi panni, & drappi, & coperte, & de scudi 50. per ogni scampolo di qualunque sorte, & misura, & nelli veli oltre alla perdita di essi, sotto pena de scudi 10. per pezza, & de scudi 5. per ogni scampolo di qual si voglia misura, eccetto però da canne tre in giù nelli drappi, & da canne 4. in giù nelli panni, & da braccia 12. in giù, nelli veli, che da indi à basso non siano tenute a bollarsi, & tante volte se incorra nelle dette pene, quante si contrafarà, d'applicarsi per un quarto alla Camera, un quarto all'appaltatore sopradetto, un quarto al notificatore, qual sarà tenuto secreto, & l'altro quarto à quell'officiale, che sarà essecutore di detta pena.

Item che nessuno fattore, ò altri ardisca in modo alcuno tagliare alcuna sorte delli panni , drappi, & veli prefati, etiam per servitio, & uso proprio , se prima in quelli non vederanno il bollo del sopradetto Appaltatore, sotto pena de scudi venticinque, al sartore per ciascuna volta, & della perdita del panno al padrone di esso, & li sensali, che trattaranno la vendita di simili panni non bollati, incorrino nella medesima pena, che si è detta de' sartori, d'applicarsi come di sopra.

Item che tutti quelli, che hanno panni drappi, coperte, veli sopradetti in poter loro per mercantia, ò farne esito per qual si voglia altro modo, debbiano fra il termine di dieci giorni prossimi havergli fatto bollare dal sopradetto Appaltatore, ò suoi ministri, sotto le pene specificate nel primi capitolo sopradetto, nelle qual pene incorreranno ancor coloro, che havranno per l'avvenire panni, drappi, coperte, ò veli simili lavorati in detto stato, & drento al termine di dieci giorni da computarsi dal giorno che li haveranno havuti in poter loro, non li faranno bollare, dechiarando che ne anco dentro à detto termine di dieci giorni possino venderli, ò farne esito di sorte alcuna se prima non li havranno fatti bollare, come di sopra, pagando il bollo al detto Appaltatore, ò suoi ministri per ogni pezza di panno fino, & rascie, & drappi d'ogni sorte di seta schietta, doi carlini, & per il bollo di quelli drappi, che non sono di seta schietta, ma mesticata con doppi capitoni, bavella, lana, accia, ò altra cosa & cosi per li panni bassi, meze rascie, pezzette, faie, reversi, & simili, un carlino per pezza, & per il bollo delli veli corti, & crudi d'ogni sorte, fino in sedici, baiochi cinque per pezza, & da sedici fino a trentadue, baiochi sette, e mezzo per pezza. E le coperte per il bollo paghino baiochi dui per coperta, di mano in mano, che ciascuno sarà servito di detto bollo.

Item per evitare ogni fraude, si fa intendere à tutti coloro, che hanno panni, drappi, coperte, & velami sopradetti fabricati in detto stato, benche non lo volessero vendere, che fra dieci giorni prossimi dalla publicatione del presente bando, debbiano haver dato in nota al sopradetto Appaltatore tutti li panni, drappi, coperte, & veli sopradetti, che si ritrovaranno in poter loro, & in che luogo l'hanno, affine, che si debbano bollare, dechiarando che passati li dieci giorni se ne farà esquisita diligenza, & quelli che non saranno stati notificati, & bollati s'intenderanno, si come d'adesso si dichiarano persi, & li trasgressori incorreranno nelle pene sopradette respettive, & altre pene ancora ad arbitrio della Rever. Camera Apostolica, d'applicarsi, come di sopra. Et quanto à quelli, che haveranno notificato per lor commodità dentro alli predetti dieci giorni, si mandaranno alle proprie botteghe, fondachi, & magazzeni à bollare li prefati panni, drappi, coperte, & veli.

Item si prohibisce, che persona alcuna di qual si voglia stato, grado, ò conditione non ardisca estraere fuori del detto stato Ecclesiastico alcuna sorte di panni, drappi, coperte, & veli sopradetti senza la bolletta dell'estrattione del sopradetto Appaltatore, ò suoi ministri, per la quale paghi, come si dirà à basso cioè Per le pezze de' Monachini, & tutti li panni d'ootanta, Giulij cinque per pezza; li mischi, & tutti li panni di settanta, & le rascie, Giulij quattro; le mezze rascie Giulij doi; li altri panni bassi, pezzette, & riversi di qual si voglia sorte, Giulio uno, & mezzo la pezza; drappi, tele d'oro, broccati, & altri drappi di tutt'oro, paghino Giulij quindici la pezza; li broccatelli, velluti d'ogni sorte; damaschi, & simil sorte de drappi, senz'oro, Giulij nove la pezza; li rasi, ormesini avvellutati, Giulij sei; tellette di seta; ormesini, tafetami gravi, Giulij cinque la pezza; li mezzi rasi, tellette di setta, bavella, Giulij tre; li taffetami leggieri, fillaticci, li organzini, overo mocaiali di seta, e bavella, e ferandini, & simil sorte de drappi leggieri, Giulij dui la pezza, li veli sino in sedici, un carlino; 6 da sedici in trentadue, un Giulio per pezza della moneta di Roma, & le coperte paghino le semplice baiocchi trè l'una, & le doppie baiocchi quattro. Ne tampoco ardisca estraere senza detta bolletta seta cruda, ò cotta, lavorata per trame, per orsoi in organzini, & bavella, capitoni, filaticci, seta doppia, ò in trine, in rete con oro, ò senza in fittuccie, & in ogn'altra opera, cosi anco accioche il detto stato Ecclesiastico si mantenghi abondante di moneta, nissuno ardischi estraere oro, ne argento tirato in verga, batutto in foglia, filato, bruciato, trinato, ò in altro modo lavorato, ancorche fosse di metà, senza la bolletta di detto Appaltatore, per la quale se paghi un per cento à esso Appaltatore, ò suoi ministri (della seta, però fabricata in detto Stato Ecclesiastico) sotto le pene sopradette. & sia in arbitrio del estraente, non sendo d'accordo con li ministri del valor della mercantia, che estrae, dargli la parte come si costuma con li Doganieri di Roma.

Et il presente bando s'intenda tanto à favore del detto M. Pompeo generale Appaltatore, quanto delli sotto Appaltatori di detto negotio, cioè nelle Città, Terre, & luoghi dove esso havesse fatti tal sottoappalti, & delli loro deputati, & altri ministri. Avertendo ogn'uno, che si procederà alle dette pene, & altre maggiori, etiam corporali, ad arbitrio cosi nostro, come dell'Illustrissimi, & Reverendissimi Legati delle Provincie, & loro Vicelegati, & delli Governatori, & Podestà, & Officiali delle Città, Terre, & luoghi di detto Stato irremissibilmente, etiam per inquisitione, & in ogn' altro miglior modo. Et li accusatori saran tenuti secreti. Et in ogni caso di contraventione, & inobedientia si dichiara, che il padre farà tenuto per il figliulo; il padrone per il ministro, e servitore; & un compagno per l'altro alle dette pene.

Et vogliamo, che il presente Editto, & bando publicato da un cursore di N.S. Alle porte della Camera Apostolica, & in campo di Fiore, quanto à Roma,& quanto alle altre Città, terre, Castelli, ò luoghi predetti alle porte delli palazzi della residentia, ò altri luoghi soliti per quello Officiale, à chi spetta, astringhi ciascuna persona, benche assente, come se fosse loro intimato in persona.

In quorum. &c. Dt. & c. Romae in Cam. Apostolica, die XII. Decembris. 1585.

Philippus V. Card. Cam.

Io. Bern. Piscina Commiss. Tideus de Marchis.

Die XVI. Decembris. MDLXXXV. Suprascriptae litterae affixe, & publicatae fuerunt ad valuas Rever. Camerae Apostolicae, & in acie Campi Florae, ut moris est per me Petrum Delbequez Cursorem . Alexander magister Cursorum.

Per instruttione egli interessati si fa indetendere, che'l Mag. Sig. Ant. Palmieri da Pisa Commissario sopra detto Bollo, fa la sua residentia alla casa di M. Gio. del Mele, da S. Matteo felle Pescarie.

In Roma, Per gli Heredi d' Antonio Blado, stampatori Camerali. 1585.

Et ristampato in Bologna per Alessandro Benacci. Con licenza de' Superiori. 1586.

SISTONOSTRO!

L. Von Pastor

«Così Sisto V sopravvive nella storia come uno dei più importanti, di quanti cinsero il triregno; una individualità straordinaria, di un conio compatto e perfetto, si dimostrò egli geniale e grande in tutte le sue intraprese come nei suoi vasti disegni. [...]
Storici delle più varie tendenze convengono [...] che Sisto V e uno dei più imponenti fra i molti importanti pontefici, che produsse il tempo della riforma e restaurazione cattolica. Si può ben dire che la posterità a questo papa, che pieno della fiducia in Dio guidò la navicella di Pietro in un tempo sommamente critico con energia e prudenza di romano, ha ingiustamente negato il titolo di 'grande' ».

L.  VON PASTOR, Storia dei Papi, vol. X, ediz. ital., Roma 1928.

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