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Atto notarile con cui il Card. Felice Peretti fonda la scuola a Montalto

La Comunità montaltese accettò di buon grado il dono nella assemblea generale del 1 dicembre dello stesso anno 1578. Tale scuola durò ininterrottamente fino al 1801, quando si pose fine a tale istituzione in seguito alla invasione francese e di quelle case, oggi, è difficile perfino stabilire l'ubicazione.

Nel fondare tale scuola - dice il PAPA (op. cit. p. 22-24) - il futuro Sisto V mostra la sua acutezza di ingegno e la sua larghezza di vedute. Non si tratta di una semplice scuola di paese, ma viene impostata in prospettiva di maggiori mete: si pensa di preparare una classe dirigente colta ed incosciamente vengono messe le basi per il futuro Collegio Montalto di Bologna.

In Dei nomine. Amen. Anno a nativitate S.mi D. N. Jesu Christi 1578, Inditione sexta, tempore Pontificatus S.mi S.N.D. Gregorii divina providentia Papae XIII, anno septimo, die vero XV mensis octobris. In mei testiumque infrascriptorum ad haec specialiter convocatorum et rogatorum, praesentia, praesens, et personaliter constitutus ill.mus et r.mus D. Felix Perettus tituli S. Hieronymi Illiricorum S.R.E. presbiter cardinalis de Monte Alto nuncupatus, volens patriae, posteris et aliis infradicendis, quantum in eo est prospicere pueros ad studia bonorum artium, et in primis grammaticae invitare et fovere, ut eorum excitata fatuaque ingenia ne dum ipsa paeclara virtutum opera verum et ipsis et aliis proficua perficere valeant exercitia, ideo sponte ac omnibus melioribus modis donavit, ac titulo purae, merae et irrevocabilis donationis, quae fit et fieri dicitur inter vivos, dedit, cessit et concessit cum pactis, declarationibus, caducitatibus et conditionibus in infrascriptis capitulis contentis et notatis, et non alias magnificae Communitati et hominibus Terrae Montis Alti Presidatus in provincia Marchiae, licet absenti, et D. Joanni Mazochio ipsius Communitatis et hominum procuratori ad hoc specialiter, ut asserunt, deputato, prout de ipsius mandato constare dixit Instrumento rogato manu Ser lacobi Octavii notarii dictae Terrae sub die prima eiusdem mensis octobris 1578, et nihil pro ea de rato in forma promisit, et quod infra mensem ab hodie inchoando ratificationis instrumentum cum obligatione de observando omnia et singula in praesenti Instrumento contenta in manibus ill.mi et r.mi D. Donatoris consignabit, alias de suo proprio teneri voluit et praesenti, eo una cum me Notorio pro ipsa Communitate et hominibus legitime stipulans, ac eidem ill.mo et r.mo D. Donatori gratias agens, scuta mille tercentum monetae Marchiae, ad rationem iuliorum decem pro scuto quolibet tradenda et consignanda eisdem Communitati et hominibus vel eorum legitimo procuratori infra mensem proximum in civitate firmana vel alio viciniori loco ipsius ili.mi et r.mi D. Donatoris nomine per manus D. Malaspinae Recchii da Castignano sui agentis in prompta et numerata pecunia quae omnia D. Joannes procurator nomine dictae Communitatis acceptavit, et quod ipsa in praesenti Instrumento contenta observabit, promisit, et se uti principalis, principaliter, et in solidum obligavit, et cum dicta scuta mille et trecentum soluta eo numerata fuerint eisdem Communitati et hominibus, vel legitimo procuratori, nunc prout ex tunc et e contra eundem ill.mum et r.mum D. Donatorem de illis quietavit exceptionique ad maiorem tamen cautelam renunciavit.
Tenor vero capitulorum est ut sequitur.
Nel nome di Dio. Amen. Nell'anno del Signore 1578, indizione sesta, al tempo del settimo anno del Pontificato della santità di nostro Signore Gregorio XIII, papa per la divina provvidenza, il 15 di ottobre. In presenza mia e dei testimoni sottoscritti, a questo specialmente chiamati e pregati, l'Ill.mo e Rev.mo Sig. Felice Peretti, del titolo di S. Girolamo degli Schiavoni, detto il Cardinal di Montalto, presente e assistendo in persona, volendo provvedere per quanto è in lui alla Patria, ai posteri e agli altri che verranno qui sotto notati, eccitare i giovinetti allo studio delle buone discipline, e anzitutto della grammatica, e procurare che le loro svegliate intelligenze non solamente siano messe in grado di dare un saggio del loro valore, ma anche di poter lavorare a profitto proprio e degli altri, spontaneamente e nel miglior modo ha donato a titolo di pura, semplice e irrevocabile donazione, come si fa e si usa fare tra vivi, ha dato, ceduto, conceduto coi patti e con le dichiarazioni contenute e notate nei Capitoli infrascritti e non altri, all'illustrissima Comunità e agli Uomini della Terra di Montalto nel Presidato della Provincia della Marca forzatamente assente, e al signor Giovanni Mazochio (che si dichiara speciale procuratore deputato di tale Comunità e Uomini, come risulta affermato dal documento giuridico preparato da ser Giacomo Ottavio, notaio di quella Terra, il 1° ottobre 1578, e ha promesso di rispettare i termini dell'accordo e che fra un mese da oggi consegnerà nelle mani del signor Donatore la ratifica dell'Atto, con gli obblighi di osservare tutte e singole le norme contenute nel presente Atto) scudi mille e trecento di moneta della Marca in ragione di 10 giulii per ogni scudo, da darsi e consegnarsi ai medesimi, Comunità e Uomini, o al loro legittimo procuratore, fra un mese, a Fermo o in un altro luogo vicino, a nome dello stesso ill.mo e rev.mo signor Donatore, per mano di Malaspina Recchi di Castignano, suo agente, in moneta pronta e contata, che il signor Giovanni a nome della detta Comunità ha interamente accettato e ha promesso di osservare tutte le norme contenute in tale Atto, e si è obbligato personalmente e principalmente a nome della Comunità, e l'illustrissimo e reverendissimo signor Donatore ha assicurato da ora e per sempre e fuor di ogni dubbio, che dal momento che saranno versati e contati i detti 1300 scudi alla detta Comunità e Uomini o al loro legittimo procuratore, rinuncia per maggior cautela ad ogni obiezione.
Questo il contenuto dei capitoli.


Capitoli e condizioni da inserirsi nel contratto della donazione inter vivos che fa Mons. Ill.mo e Rev.mo Felice Peretti Cardinale di Montalto alla Comunità ed Huomini di detta Terra di Mont'Alto nel Presidato della Provincia della Marca, per tenere il Mastro della Scuola di Humanità, e da osservarsi da essa Comunità ed Huomini per conseguire, e mantenere perpetuamente a suo uso ed utilità la donazione qual'è di mille e trecento scudi di moneta a giulii dieci per scudo, e di cinque case poste in detta Terra appresso i suoi lati, e confini, come qui sotto seguita.

Sua Signoria ill.ma e rev.ma per donazione inter vivos, come di sopra, dona a detta Comunità ed Huomini d'essa Terra di Mont'Alto cinque case, cioè la casa comprata da sua Signoria Ill..ma da Nicolò d'Alessandro, la casa comprata ch'era di Mastro Baldassarro, la casa ch'era di messer Domenico Biondi, la casa che fu di Fulvio Vico, e la casa che fu di Mastr'Antonio Vico posta in detta Terra, delle quali case vuole e comanda, che una si debba tenere ad uso della scuola pubblica, l'altra per l'abitazione del Maestro, la terza sia per l'abitazione delli scolari della Comunità di Porchia, la quarta di quelli di Patrignone, la quinta della Comunità di Monte di Nove da assegnarsi da Ser Iacomo Ottavio, agente di Sua Signoria illustrissima in detta Terra a dette Comunità, e da accomodarsi a tutte spese di Sua Signoria Ill.ma per detto uso.

E più dona come di sopra S. Signoria ill.ma e Rev.ma a detta Comunità di Mont'Alto scudi trecento di moneta a ragione di 10 giulii per scudo da investirsi come di sotto si dirà, acciò che delli frutti di essi possa e debba mantenere dette case per le reparationi che accaderanno alla giornata di tetti, ed usci, e finestre.

E più dona sua Signoria Ill.ma e Rev.ma come di sopra a detta Comunità scudi mille di moneta a giulii dieci per scudi, acciò che delli frutti di essi intieramente essa Comunità ne paghi la provisione e salari del Maestro della scuola senza diminutione alcuna.

E perché più sicuramente si possa convertire questo frutto nella provisione sopradetta, Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma vuole e comanda che la detta Comunità, fra un mese dal giorno che haverà ricevuto li sopraddetti mille e trecento scudi li habbia da investire in Censi perpetui, o Monti non vacabili, quali stieno perpetuamente a detto uso, e mai si possano convertire in altro uso; che occorrendo il caso della redenzione de' Censi, o Monti predetti sempre tante volte quante occorrerà si debbano reinvestire, come di sopra, acciò che perpetuamente siano inalienabili.

Item che detta Comunità, dal giorno che riceverà li detti scuti mille e trecento fra un mese debba haver fatta la provisione del detto Maestro, aperta la scuola e cominciato a leggere, quale Maestro non sia minore d'età di trent'anni, Huomo di buona condizione e fama e debba insegnare non solo Grammatica, ma ancora Rettorica e Lettere Greche, talmente che li scolari che di poi vorranno andare a studi maggiori di Filosofia, Medicina o Legge, non habbiano necessità di entrare in altre scuole di Humanità, ma partendo da Mont'Alto possino essere idonei d'entrare in detti studii, ed ascoltare le lezzioni, che si leggeranno in essi.

Che detta Comunità sempre per tre mesi inanzi che giunga il fine dell'anno del Maestro debba fare la nuova elezzione dell'altro, o confermare quello, di modo che per due mesi inanzi il fine dell'anno sia fatta la provisione del successore, o sia confermato il medesimo.

E che il Maestro da condursi non possa essere nominato salvo dal primo Rettore della Chiesa Matrice, dal più vecchio Notaro, da Domenico di Silvestro e suoi eredi in perpetuo, e dal Sindico della Comunità, e li nominati sieno proposti in Palazzo e quello che per più voti sarà vinto in Parlamento, quello sia accettato per Maestro di Scuola.

Che detto Maestro sia obbligato a ricevere nella scuola tutti li Putti della Terra di Mont'Alto che vi vorranno andare ed insegnarli con diligenza secondo la qualità e grado loro, senza premio alcuno, eccetto se per cortesia gli piacesse donarli qualche cosa. Item che sia tenuto insegnare cinque scolari di Porchia, cinque di Patrignone e cinque di Monte di Nove, volendo venire alla sua scuola senza premio alcuno, salvo come si è detto; quali scolari non possino essere accettati senza il Bollettino delli Priori di quelle Terre, e debbano detti scolari esser tutti di dodici anni. Item che questi scolari possino habitare nelle case da consegnarsi ad essi dal Sindico della Comunità di Mont'Alto, ed habitare separatamente nella casa consegnata alla loro Patria delle cinque nominate di sopra e starvi di dì e di notte, come li verrà commodo, e dovendo partirsi tutti d'una stanza, la chiave debba restare appresso il Maestro, e non tornando per un mese, che sia consegnata al Sindico della Comunità di Mont'Alto, ed in evento che alcuna di dette Comunità non mandasse scolari per un anno, perda l'uso della sua Casa, eccetto non fusse guerra o peste in quel Territorio, e quando anche piacesse alla Comunità di Mont'Alto di fargliene grazia, vuole che habbia faccoltà di poterla fare. Item che detti scolari non debbino in modo alcuno nelle dette ad essi assegnate habitazioni e case ricettarsi alcuna persona di mala vita, né farci né far fare giuochi proibiti, né altre cose brutte, e chi contravverrà sia ipso facto privato della scuola et habitazione, né possa in modo alcuno godere tale esenzione, ma la sua Comunità, avvertita dalli Deputati della Comunità di Mont'Alto possa mandare altri scolari in luogo delli espulsi.

Item vuole e comanda la Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma per manutenzione ed osservazione delli sopraddetti Capitoli, che la Comunità di Mont'Alto e li Priori, che per li tempi saranno, siano obbligati e debbano ogni anno nelle Calende di Maggio costituire e deputare due sindici, che siano d'anni almeno trenta, persone letterate, idonee, di buona vita, condizione e fama, quali habbino cura di far osservare li sopraddetti Capitoli e, bisognando, fare risarcire, riparare le sopraddette Case, che serviranno come di sopra.

Item che se la Comunità di Mont'Alto non osserverà le sopradette condizioni o contravverrà alla volontà del sopradetto Ill.mo Donatore in qualunque di esse, Sua Signoria Ill.ma e Rev.ma vuole e comanda che detti scudi 1300 o Censi o Monti comprati con essi e le sopraddette Case devolvano a quella Comunità di Porchia, di Patrignone, di Monte di Nove, che sarà la prima a riconoscere detta caducità e che di propria autorità ne pigli il possesso, senza altro ufficio di Giudice, ma basti solo intimarlo alla Comunità di Mont'Alto e quella Comunità che havrà questo possesso vuole sua Signoria Ill.ma e Rev.ma che sia obbligata tenere il Maestro della Scuola nella sua Terra con li sopraddetti patti e condizioni e mancando in qualunque di essi vuole il detto Ill.mo R.mo Donatore che li sopraddetti danari e case o Censi o Monti comprati con essi devolvano all'Ospitale di S. Maria della Carità di Fermo, con carico di maritare ogn'anno quattro fanciulle col frutto d'esso denaro in perpetuo per l'anima d'esso Ill.mo Donatore. Ed in evento che per un anno sia cessato d'eseguire questa sua volontà, che tutte le sopraddette case e denari o Monti o Censi comprati con essi devolvino alla S. Casa della SS.ma Madonna di Loreto e che perpetuamente stiano ad uso di quella S. Casa, con obbligo ogn'anno di fare in detta S. Casa un Anniversario per l'anima di detto Ill.mo e Rev.mo Donatore.

Hanc autem donationem, et omnia et singula in presenti Instrumento contenta et expressa dictus lll.mus e Rev.mus Donator fecit, et facere dixit erga dictam Civitatem et Homines licet absentes et dicto D. Joanni et mihi Notario presentibus eadem qua supra stipulatione interveniente ex causa supra narrata, ac ex mera eius liberalitate, et quia sic sibi facere placuit, et placet, dans nihilominus dictus lll.mus et Rev.mus D. Donator dictis Comunitatibus et aliis in supradictis Capitulis nominatis, ac illorum cuilibet respective in omnes et si-gulos casus et eventus praefatos auctoritatem et potestatem eorum propria auctoritate realem, actualem et corporalem dicti annui Census et Locorum Montium non vacabilium scutorumque 1300 praefatorum, et domorum sine alicuius Judìcis mandato, sed propria eorum auctoritate possessionem, vel quasi appraehensam retinere absque vitio spolii, et attentatorum quorumcumque, et donec constituit nec non Procuratores suos Dominum Oratium Fuscum eius Auditorem, et Faustum Menium absentes ad ipsius Ill.mi et Rev.mi D. Donatoris nomine donationem praefatam insinuandam, et coram quocunque iudice insinuali petendum constituit, transferens, promittens, quam quidem donationem, et omnia, et singula in praesenti Instrumento contenta praefatus Ill.mus D. Felix Cardinalis solemnem stipulationem promisit perpetuo firmam, ratam, et gratam, et pro firma, rata, et grata habere, et tenere, attendere et observare et non contravenire vel contrafacere per se vel alium de iure, vel de facto ex quavis causa, et ex forma juris, vel statutorum Urbis, seu decretorum vel rescriptorum requisita, vel aliquo alio auxilio ordinario vel extraordinario, quibus omnibus expresse renunciavit, pro quibus, se ac omnia bona, in ampliori forma Camerae, absque constitutione Procuratorum obligavit et renunciavit cuicunque appellationi, et recursui, ac more Praelatorum in pectore iuravit, super quibus rogavit. II suddetto illustrissimo e reverendissimo signor Donatore ha fatto e ha affermato di voler fare questa donazione, con tutte e singole le clausole contenute ed espresse nel presente Atto, a favore della detta Città e Uomini, chiaramente non presenti, essendo presenti il detto signor Giovanni ed io Notaio, con tutte le cose dette nel precedente contratto, e per pura sua liberalità e perché così gli è piaciuto fare e gli piace, concedendo il detto Illustrissimo e Reverendissimo Donatore alle dette Comunità e alle altre nominate nei precedenti capitoli e rispettivamente a ciascuna di loro per tutti e singoli i casi ed eventualità previste, piena autorità e possesso reale, attuale e corporale del detto Censo annuo e del Luoghi di Monti non vacabili e dei 1300 detti scudi e il possesso delle case, senza alcun permesso giudiziario ma con autorità propria, o trattenere i frutti senza "vizio di spoglio" e di qualsiasi altra spettanza, e finché non costituirà quali suoi procuratori il sig. Orazio Fusco, suo Uditore, e Fausto Menio, assenti, che dovranno regolarizzare la predetta donazione a nome dell'Illustrissimo e Reverendissimo Donatore, e ha stabilito che ciò può essere fatto davanti a qualsiasi giudice, e il suddetto illustrissimo signor Cardinale Felice ha accettato e promesso di ratificare solennemente e per sempre la stessa donazione e tutti e singoli i capitoli contenuti nel presente Istrumento e di tenere, accettare, intendere e osservare detta donazione per certa, ratificata e offerta, e ha espressamente rinunciato ad intervenire e cambiare da parte sua o da altri, giuridicamente o di fatto o in qualsiasi altra forma giuridica o contenuta negli statuti, decreti e rescritti romani o in qualsiasi altro modo ordinario o straordinario, e ha accettato per se stesso e i suoi beni le consuetudini della Camera apostolica e la validità dei Procuratori e ha rinunciato a qualsiasi appello, ricorso e ha giurato mettendo la mano sul petto, come usano fare i Prelati, e ha ratificato il tutto.


Frater Felix Cardinalis de Monte Alto
Io Evangelista Pallotto fui presente e testimonio come sopra.
Io Antonio Maria Gallo fui a quanto di sopra presente.
Io Gabriello Cansacco fui a quanto di sopra.
Io Francesco sopradetto fui presente e testimonio a quanto di sopra.
Io Gasparro di Giuseppe fui presente come di sopra.
Et ego Tarquinius Caballutius civis romanus regionis Columnae pubblicus Dei gratia, Apostolica et Imperiali auctoritate Notarius, quia praedictis omnibus et singulis una cum supra nominatis testibus interfui, et praesens fui, ideo praesens Instrumentum donationis subscripsi et publicavi, signumque meum apposui solitum et consuetum, rogatus et requisitus.

A di 16 ottobre 1578 dal sig. Fausto Menio fu il sudetto Istrumento di donazione insinuato negli atti del Campidoglio.

Actum Romae in regione Parionis, et in studio dicti Ill.mi et Rev.mi D. Cardinalis praesentibus R.do Domino Evangelista Pallocto de Caldarola, Rev.do D. Antonio Maria Gallo clerico auximano, D. Gabriele Cansacco clerico Amerin., D. Francisco Ursello clerico cortonensi, D. Gasparre Josephi de Bertinoro testibus ad praemissa vocatis, habitis, specialiter atque rogatis. Fatto in Roma, nel rione del Parione e nello studio del detto lll.mo e Rev.mo Sig. Cardinale, presenti il rev. D. Evangelista Pallotta da Caldarola, il rev. D. Antonio Maria Galli chierico di Osimo, D. Gabriele Cansacco chierico di Cortona, D. Gaspare Giuseppe da Bertinoro, chiamati come testimoni per le cose qui sopra esposte.


Notaio Tarquinio Cavallucci di Roma 11 ottobre 1578

Copia dell' originale presso l'Archivio Comunale di Montalto.
Cfr.: Vincenzo Catani, La Chiesa Truentina, Op. cit., pp. 39 - 46 >>

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