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CREAZIONE DELLA COLLEGIATA DI MONTALTO

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SISTO V

A perpetua memoria.

Il misericordioso Signore, glorioso in tutte le sue opere e dispen­satore dei doni celesti, ha costituito noi, benché immeritevoli, nel­la sede del Sommo Sacerdote e nella pienezza della potestà apostolica, perché avendo cura della santa madre Chiesa e di tutti i fe­deli come un vigile pastore collocato su un monte alto, vediamo con diligenza ciò che serve per il bene del mondo intero e alla sal­vezza di tutti i fedeli.
Pertanto, confidando nell’aiuto divino, crediamo cosa degna e do­verosa darsi maggiormente premura per quelle parti del nostro uf­ficio che riguardano le singole chiese e specialmente quelle che hanno cura di anime in paesi e luoghi soggetti al dominio tempo­rale della Sede Apostolica e fanno parte della nostra patria, affin­ché abbiano titoli più degni e decorate di idonei ministri che sem­pre in esse innalzino a Dio le dovute lodi, si accresca la devozione del popolo con la salute delle anime, e ciò che per merito nostro hanno conseguito come vantaggio materiale, divenga, per gli abi­tanti degli stessi paesi e luoghi, di aiuto spirituale.
Essendo dunque vacante il monastero della Beata Vergine detta di S. Biagio, presso la Terra di Samano, della diocesi di Camerino per rinuncia..., ed essendo nello stesso monastero diminuita da molti anni la disciplina e la regolare osservanza, mentre nella Ter­ra di Montalto, ripiena di 230 famiglie manca di una chiesa colle­giata, noi, considerando che se la chiesa parrocchiale di S. Maria di Montalto, ben fornita di sacre suppellettili e ampia e comoda nell’edificio e struttura, fosse eretta in Collegiata e alla sua mensa capitolare fosse incorporato il detto monastero, si provvede senza dubbio all'aumento del culto divino nella stessa chiesa della Terra di Montalto, da dove abbiamo le origini, al suo decoro e ornamen­to, alla spirituale consolazione di quel popolo e alla salute delle anime.
Spinti da questi e da altri motivi, di “motu proprio” e non su ri­chiesta dei diletti figli della comunità e degli uomini della Terra di Montalto o fatta a nome di altri ma semplicemente di nostra vo­lontà e consapevolezza, nella pienezza della potestà nostra e della Sede Apostolica, sopprimiamo il nome, il titolo del predetto mo­nastero e erigiamo in collegiata la chiesa di Montalto, sotto lo stesso titolo della Beata Vergine Maria, con mensa capitolare, si­gillo e cassa comune e altre insegne collegiali e (creiamo) in essa due dignità: un decanato per un decano che presieda e abbia dop­pio voto negli affari ed atti capitolari, e un’arcipretura per un arci­prete che abbia la cura delle anime, amministri i santi sacramenti e abbia gli altri oneri e uffici parrocchiali; (creiamo) anche dieci ca­nonicati e altrettante prebende per dieci canonici, i quali, insieme al decano e all’arciprete, costituiscano il Capitolo della stessa chiesa Collegiata e in essa ogni giorno e nei tempi dovuti siano te­nuti a recitare le ore canoniche diurne e notturne e celebrare gli al­tri uffici divini, con devozione e attenzione di mente e osservando la disciplina ecclesiastica.
E uniamo e incorporiamo il detto monastero con annessi e con­nessi... alla mensa capitolare suddetta per la dote del decanato, arcipretura e dei dieci canonicati, per il sostegno economico de­gli investiti del beneficio “prò tempore” e per il soddisfacimento degli oneri... di modo che dopo aver provvisto per la cera, olio, lumi, fabbrica e sacrestia ed oneri, potranno convertire a loro uti­lità quanto avanzerà e in questa ripartizione spetteranno due parti al decano e all’arciprete, e una rispettivamente ai singoli cano­nici.
Inoltre al detto decano e Capitolo concediamo la facoltà e piena li­cenza di compilare qualunque statuto circa l’ordinamento della chiesa collegiata, la celebrazione delle messe e dei divini uffici, la soddisfazione degli oneri e la divisione e ripartizione delle distri­buzione quotidiane, purché lecito e onesto e non contrario ai de­creti del Concilio di Trento; e ogni volta sembrerà opportuno, di correggerlo, mutarlo, cancellarlo, interpretarlo, ridurlo in una for­ma migliore o anche di compilarlo di nuovo; e tutte queste cose devono essere esaminate e approvate dal Vescovo.
Concediamo inoltre alla chiesa Collegiata, al decano, arciprete, Capitolo, canonici, persone e ministri di poter usufruire e godere di tutti e singoli i privilegi, esenzioni, prerogative, favori, facoltà ed altre grazie sia spirituali che temporali di cui usufruiscono e godono le altre chiese collegiate esistenti in Italia...

Dato a Roma, presso S. Marco, il 2 agosto 1585

* L’originale in pergamena, in latino, che il Pistolesi dice trovarsi presso l’Archivio Comunale di Montalto, in realtà non si trova in loco. Manca nel Bullarium Romanum. La traduzione italiana è del Pistolesi (pp. XLI-XLIl, 93-94).

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