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CREAZIONE DELLA COLLEGIATA DI MONTALTO - DIRITTO DI PRESENTAZIONE E SCELTA PER I CANONICATI

Indice articoli

DIRITTO DI PRESENTAZIONE E SCELTA PER I CANONICATI

SISTO VESCOVO
Servo dei servi di Dio
A perpetua memoria

Il dovere dell’ufficio pastorale commesso dall’alto a noi, benché immeritevoli, richiede e ci spinge prontamente a curare, con l’a­more proprio di un padre verso i figli ancora piccoli, lo stato delle chiese specialmente Collegiate da noi istituite in patria e di stabili­re ciò che riteniamo opportuno alla felice direzione di esse, alla giusta disposizione dei benefici e all’aumento della fede e della devozione dei nostri sudditi.
E pertanto, avendo altra volta noi, innalzato all’onore del cardina­lato, mossi da pio affetto verso i diletti figli delle comunità di Montalto, Montedinove, Porchia e Patrignone... e spinti dallo zelo di conservare e stabilire la pace fra loro, avendo costruito a nostre spese, in certe case da noi comprate appositamente, quell’opera magnifica della scuola ginnasiale in Montalto, da dove traemmo le nostre origini; e poi elevati al sommo pontificato, per provvedere alla comodità e al profitto della gioventù che aspiri a studi più alti, avendo fondato nella nostra città di Bologna un collegio, chiamato di. Montalto, per venti scolari dei quali undici scegliersi e nomi­narsi dalla comunità di Montalto, tre da Montedinove, tre da Por­chia e tre da Patrignone per essere, una volta eletti e nominati, ri­cevuti nello stesso collegio e qui essere educati e mantenuti sotto la cura e governo di un rettore e applicarsi nell’Università di tale città allo studio della s. teologia, del diritto, delle arti e di altre scienze e discipline; avendo poi eretto oggi la chiesa parrocchiale di S. Maria in chiesa Collegiata, per maggior gloria e onore della Terra di Montalto... noi, affinché tale chiesa sia provvista di mini­stri idonei e specialmente graditi e accettati dalle comunità e uo­mini predetti, e queste stesse comunità e uomini raggiungano ciò che giova per aiutare e promuovere la gioventù agli uffici e mini­steri spirituali e sia quindi accresciuta la loro devozione verso di noi e la Sede Apostolica... di “motu proprio” e non su richiesta di qualcuno... riserviamo e concediamo in perpetuo alle predette co­munità il giuspatronato di presentare al Vescovo del luogo dieci persone idonee, e cioè quattro da parte della comunità di Montal­to, due di Montedinove, due di Porchia, due di Patrignone... re­stando la provvisione del decanato riservata al romano Pontefice, e quella dell’arcipretura al detto Capitolo... e decretiamo che tale diritto laicale di presentazione riguardo ai canonicati compete alle dette comunità dalla prima fondazione e ad esse spetta in perpetuo

nei tempi futuri...

Dato a Roma, presso S. Marco, il 2 agosto 1585.

L’originale in pergamena, in latino, che il Pistoiesi dice trovarsi presso l’Archivio Comunale di Montalto, in realtà non si trova in loco. Manca nel Bullarium Romanum. La traduzione italiana è del Pistoiesi (pp. XLI-XLII, 93-94).

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